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Sez. 2, Sentenza n. 26146 del 30/12/2015 (Rv. 637976 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE | Giorni di assistenza personale allo studio - Obbligo di segnalazione preventiva - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637976-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE

In tema di responsabilità disciplinare del notaio, i tre giorni settimanali nei quali egli deve prestare assistenza personale allo studio, a norma dell'art. 26 della l. n. 89 del 1913, modificato dall'art. 12 del d.l. n. 1 del 2012, conv. in l. n. 27 del 2012, devono essere da lui previamente segnalati all'utenza e al consiglio notarile, in quanto la "ratio legis", diretta ad assicurare il funzionamento regolare e continuo dell'ufficio, esclude che il notaio possa scegliere quei giorni liberamente, di settimana in settimana, senza obbligo di preventiva segnalazione.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 26, Legge 24/03/2012 num. 27 CORTE COST., Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)