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Sez. 2, Sentenza n. 9358 del 17/04/2013 (Rv. 626105 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE | Assistenza sistematica e percentualmente significativa ad ufficio secondario nei giorni ed orari fissati per la sede assegnata - Illecito disciplinare previsto dal Codice deontologico - Sussistenza - Stipula presso la sede secondaria in ore comunque diverse dalla fascia oraria vincolata - Rilevanza ostativa alla ravvisabilità dell'infrazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626105-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE

In tema di sanzioni disciplinari a carico dei notai, al fine di escludere la violazione del divieto di assistere ad uffici secondari nei giorni ed orari fissati per la sede principale, previsto nel Codice deontologico approvato dal Consiglio nazionale del Notariato, non rileva l'accortezza che le ore di stipula presso tali uffici secondari non siano ricomprese nella fascia oraria espressamente vincolata, allorché l'incidenza percentuale degli atti più significativi compiuti fuori sede rispetto all'attività complessiva svolta dal professionista (nella specie, oscillante tra il 62 e il 71 per cento peraltro non giustificata da specifiche esigenze della clientela), tenuto altresì conto delle incombenze e degli adempimenti che ruotano intorno alla stipula, denoti comunque l'inosservanza dell'obbligo, parimenti imposto al notaio, di assistere personalmente allo studio anche in giorni e per ore diversi da quelli stabiliti, dovendo la sede notarile costituire il centro effettivo del suo operato professionale. (Principio enunciato in fattispecie soggetta "ratione temporis" all'applicazione dell'art. 26 della legge n. 89 del 1913, nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 12 del d.l. n. 1 del 2012, conv. in legge n. 27 del 2012).

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 26, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 147 CORTE COST., Legge 24/03/2012 num. 24, Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)