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Sez. 1 - , Ordinanza n. 32706 del 07/11/2022 (Rv. 666130 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - ALTERAZIONI | Responsabilità della banca per pagamento di assegni falsificati - Procedura di "check truncation" - Necessaria informazione al cliente da parte della banca mandataria - Esclusione.
Stato
decisa il 2022-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666130-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - ALTERAZIONI

In tema di responsabilità della banca per l'avvenuto pagamento di assegni falsificati non rileva la procedura di c.d. "check truncation", la quale attiene esclusivamente ai rapporti tra le banche e non comporta modificazioni dell'ordinaria disciplina dei titoli di credito e del contratto di conto corrente, il che rende di per sé irrilevante la mancata informazione in favore del cliente, da parte della banca mandataria, in ordine all'avvenuta adozione di tale procedura di pagamento.

Cod. Civ. art. 1710 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)