Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13152 del 14/05/2021 (Rv. 661446 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - IN GENERE | Titoli di credito - Assegno bancario “di traenza” - Incasso da parte di persona diversa dal beneficiario - Responsabilità dell’istituto negoziatore - Condizioni - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - IN GENERE
In tema di assegno bancario cd. "di traenza" l'attività di controllo della rispondenza della persona che presenta il titolo al reale beneficiario, da espletare nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., deve essere particolarmente attenta, non potendosi esaurirsi nell'esame del solo documento d'identità esibito dal prenditore, ma deve investire anche la valutazione di eventuali circostanze "extracartolari" anomale. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che l'ufficio postale innanzi al quale l'assegno era stato presentato avrebbe dovuto valutare che il prenditore era persona totalmente sconosciuta all'ufficio ed aveva appena aperto un libretto postale dove aveva depositato le somme riscosse a mezzo dell'assegno).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Regio Decr. 31/12/1933 num. 1736 art. 43 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)