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Sez. 2, Sentenza n. 13642 del 04/06/2010 (Rv. 613461 - 01)

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - IN GENERE | Art. 195, comma 2, del d.P.R. n. 156 del 1973 - Installazione di impianto ricetrasmittente senza autorizzazione - Presupposti - Uso attuale e concreto - Necessità - Esclusione - Idoneità alla trasmissione - Sufficienza - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613461-01

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - IN GENERE

L'illecito amministrativo di installazione o esercizio di apparecchi ricetrasmittenti senza autorizzazione, previsto dal comma 2 dell'art. 195 del d.P.R. n. 156 del 1973, non richiede quale presupposto l'uso attuale e concreto dell'impianto installato, essendo, invece, sufficiente il semplice mantenimento a disposizione e l'idoneità di esso anche alla sola trasmissione del segnale radioelettrico, in quanto in tale situazione permane, comunque, l'occupazione della frequenza. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto sussistente l'illecito amministrativo nel caso di un apparecchio ricetrasmittente apposto su un autocarro, privo di microfono e, quindi, impossibilitato a ricevere o trasmettere comunicazioni).

Riferimenti normativi: DPR 29/03/1973 num. 156 art. 195 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)