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Sez. 1, Sentenza n. 20245 del 19/09/2006 (Rv. 592850 - 01)

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - IN GENERE | Installazione di impianto ricetrasmittente privo di autorizzazione e non denunciato - Sanzioni amministrative - Applicabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2006-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592850-01

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - IN GENERE

Pone in essere la violazione amministrativa depenalizzata di impianto o esercizio di telecomunicazioni senza autorizzazione, di cui all'art. 195, comma secondo, del d.P.R. n. 156 del 1973, nonché la violazione consistente nell'omessa denuncia dell'apparecchio in proprio possesso alle autorità di pubblica sicurezza, di cui all'art. 403 del medesimo testo unico, l'utilizzatore non occasionale di un automezzo che rechi installato a bordo un apparecchio ricetrasmittente senza la specifica autorizzazione a lui intestata, rimanendo irrilevante che l'apparecchio non sia collegato al momento dell'accertamento, che non sia stato installato dal trasgressore e che il proprietario o altro utilizzatore non occasionale del mezzo siano titolari della prescritta autorizzazione amministrativa, avente carattere personale.

Riferimenti normativi: DPR 29/03/1973 num. 156 art. 195 CORTE COST., DPR 29/03/1973 num. 156 art. 403 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)