Sez. L, Ordinanza n. 10402 del 21/04/2025 (Rv. 674797-01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE | Avvocati interni degli enti locali - Compensi - Natura retributiva - IRAP - Soggetto obbligato - Datore di lavoro pubblico - Traslazione a carico dei dipendenti - Esclusione. PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - In genere.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE
I compensi dovuti agli avvocati interni degli enti locali, ai sensi degli artt. 27 del c.c.n.l. del 14 settembre 2000 per il personale delle regioni e delle autonomie locali, 1, comma 208, della l. n.
266 del 2005 e 9 del d.l. n. 90 del 2014 (conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014), hanno natura retributiva e spettano al netto dell'IRAP, che resta a carico della P.A. datrice di lavoro, la quale non può farla gravare sui suoi dipendenti né in via diretta né indiretta, riducendo, in proporzione all'ammontare dell'imposta, le risorse che - in base alla legge, alla contrattazione collettiva o al regolamento dell'ente - sono destinate agli stessi a titolo di compensi professionali.
Cod. Civ. art. 2115, Contr. Coll. 14/09/2000 art. 27, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 208 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 9 CORTE COST., Legge 11/08/2014 num. 114 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)