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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 36354 del 13/12/2022 (Rv. 666478 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE | Concordato preventivo - Successivo fallimento - Retrodatazione del periodo sospetto - Art. 69 bis, comma 2, l.fall. - Mancata ammissione alla procedura concordataria - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2022-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666478-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE

In tema di concordato "prenotativo" o "in bianco", la retrodatazione ex art. 69-bis l.fall. del periodo "sospetto" alla data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese, ai fini dell'esercizio delle azioni revocatorie, postula unicamente che tale domanda sia seguita dalla dichiarazione di fallimento, non presupponendo l'avvenuta apertura della procedura concordataria mediante pronuncia del decreto di ammissione.

Legge Falliment. art. 69 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)