Sez. 2, Sentenza n. 1557 del 17/05/1968 (Rv. 333271 - 01)
DONAZIONE - REVOCAZIONE - CAUSE - PER INGRATITUDINE - DOMANDA NEI CONFRONTI DEL DONATARIO PER RIFIUTO DEGLI ALIMENTI - CONDIZIONI.*
DONAZIONE - REVOCAZIONE - CAUSE - PER INGRATITUDINE - DOMANDA NEI CONFRONTI DEL DONATARIO PER RIFIUTO DEGLI ALIMENTI - CONDIZIONI.*
Ai sensi dell'art. 801 cod.civ. che, disciplinando la revoca della donazione per ingratitudine fa riferimento soltanto agli artt. 433, 435 e 436 stesso codice e non pure all'art. 437 codice medesimo, la domanda di revoca della donazione non puo essere proposta nei confronti del donatario che rifiuti indebitamente gli alimenti dovuti qualora questi non sia una delle persone indicate nei predetti articoli 433, 435 e 436 cod.civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 433, Cod. Civ. art. 435 CORTE COST., Cod. Civ. art. 436, Cod. Civ. art. 801
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)