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Sez. 1, Sentenza n. 3330 del 19/11/1971 (Rv. 354825 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - IN GENERE - IMPUGNABILITA EX ART 111 COST - REQUISITI - DEFINITIVITA - NOZIONE - DECRETO CHE RESPINGE L'ISTANZA DI RISOLUZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1971-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354825-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - IN GENERE - IMPUGNABILITA EX ART 111 COST - REQUISITI - DEFINITIVITA - NOZIONE - DECRETO CHE RESPINGE L'ISTANZA DI RISOLUZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*

Requisito indispensabile perche un provvedimento giurisdizionale possa ritenersi impugnabile a2 sensi dell'art 111 della Costituzione e la sua incidenza definitiva sui diritti delle parti. Tale definitivita va intesa nel senso che la decisione non sia suscettibile - in linea di principio e non di fatto - di essere revocata o modificata, e che non vi siano comunque altri rimedi contro di essa. Pertanto, il decreto che respinge l'istanza di risoluzione del concordato preventivo (emesso a norma dell'art 22 della legge fallimentare) non e assoggettabile a ricorso per Cassazione neppure ai sensi dell'art 111 della Costituzione, in quanto il decreto stesso e revocabile e modificabile, a norma degli artt 742 e 742 bis cod proc civ, e non preclusivo della riproposizione di una immediata istanza di risoluzione dello stesso concordato, che solleciti nuovamente i poteri esercitabili anche d'ufficio. (Conf 3563'68, mass n 336756; 1502'68, mass n 333271; 426'65; 1912'63).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 22 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 22 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)