diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 7245 del 02/07/1993 (Rv. 482972 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima | Sentenza della Corte d'Appello - Impugnazione per Cassazione - Difetto di motivazione sulla natura agricola o edificatoria del terreno espropriato - Deduzione - Criterio di valutazione della indennità - Censura sul punto - Mancanza - "Ius superveniens" ex art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1993-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482972-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima

Nel giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, qualora la sentenza della corte d'appello sia stata impugnata per cassazione unicamente sotto il profilo del difetto di motivazione sulla natura agricola o edificatoria del terreno espropriato - senza che sia stato invocato un criterio di valutazione dell'indennità diverso o inferiore rispetto a quello del valore venale contenuto nell'art. 39 della legge 25 giugno 1865 n. 2359 - non è applicabile lo "ius superveniens" di cui all'art. 5-bis della legge 8 agosto 1992 n. 359, che ha introdotto nuovi criteri per la determinazione dell'indennità di esproprio dei terreni edificabili, atteso che la questione dell'individuazione di tali criteri è preclusa dalla mancanza di uno specifico mezzo di gravame sul punto.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 08/08/1992 num. 369 art. 5 quinquies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)