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Sez. 1, Sentenza n. 4163 del 15/05/1990 (Rv. 467155 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - DECRETO EMESSO A FRONTE DI UN CREDITO INESIGIBILE - SENTENZA DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DEL CREDITORE E DI REVOCA DEL DECRETO - OBBLIGO DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE DI ORDINARE, ANCHE D'UFFICIO, LA CANCELLAZIONE DELL'IPOTECA GIUDIZIALE - ESEGUIBILITÀ DELL'ORDINE - CONDIZIONI - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1990-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467155-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - DECRETO EMESSO A FRONTE DI UN CREDITO INESIGIBILE - SENTENZA DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DEL CREDITORE E DI REVOCA DEL DECRETO - OBBLIGO DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE DI ORDINARE, ANCHE D'UFFICIO, LA CANCELLAZIONE DELL'IPOTECA GIUDIZIALE - ESEGUIBILITÀ DELL'ORDINE - CONDIZIONI - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA - NECESSITÀ.*

Nel caso di totale Invalidità e revoca del decreto ingiuntivo, per difetto del requisito dell'esigibilità del credito con esso fatto valere, con accoglimento della domanda proposta dal creditore nel corso del giudizio d'opposizione per effetto della sopravvenienza del titolo della relativa Azione, il giudice dell'opposizione deve ordinare, anche d'ufficio, la cancellazione della ipoteca giudiziale iscritta in forza del decreto a norma dell'art. 655 cod. proc. civ., ma tale ordine è eseguibile solo con il passaggio in giudicato della pronuncia che lo contiene, considerando che gli Atti esecutivi, compiuti in base al decreto stesso, non sono immediatamente caducati dalla sentenza che ne disponga la revoca (in analogia di quanto si verifica nell'ipotesi di riforma in appello della sentenza esecutiva di primo grado, e senza che possano invocarsi le regole poste dall'art. 653 secondo comma cod. proc. civ., riguardanti la diversa ipotesi in cui l'opposizione sia parzialmente accolta per eccedenza quantitativa della domanda originaria rispetto alla prestazione effettivamente dovuta). (V 2925/88, mass n 458492; (V 1669/82, mass n 419498).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 655 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)