diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014 (Rv. 630551 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Rigetto integrale dell'impugnazione ovvero declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della stessa - Raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 - Provvedimento de giudice dell'impugnazione - Mero riscontro della sussistenza dei suoi presupposti - Sussistenza - Necessità di ulteriori valutazioni decisionali - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630551-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE

In tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali trattandosi di fatti insuscettibili di diversa estimazione - della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale ovvero inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma del comma 1 bis del medesimo art. 13.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 n. 2 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 n. 4 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)