Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22867 del 09/11/2016 (Rv. 643000 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Raddoppio del contributo unificato - Statuizione del giudice di appello in ordine alla sussistenza (o insussistenza) dei relativi presupposti - Ricorribilità in cassazione - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso le statuizioni della sentenza di appello che abbiano dato atto della sussistenza o insussistenza dei presupposti per l'erogazione, da parte del soccombente, di un importo pari a quello corrisposto per il contributo unificato, in quanto tale rilevamento, essendo un atto dovuto collegato al fatto oggettivo delle definizione del giudizio in senso sfavorevole all'impugnante, non ha un contenuto decisorio suscettibile di impugnazione, sicché l'eventuale erroneità dell'indicazione sul punto potrà essere solo segnalata in sede di riscossione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 n. 2 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 n. 4 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)