Sez. 1, Sentenza n. 1573 del 24/05/1968 (Rv. 333304 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA- ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - VIZI DELLA VOLONTA - DOLO - IN GENERE - AZIONE DI ANNULLAMENTO PER DOLO - AZIONE DI RISOLUZIONE DELLA VENDITA PER MANCANZA DI QUALITA - ESTREMI - ELEMENTI DIFFERENZIALI - INCOMPATIBILITA - INSUSSISTENZA.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA- ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - VIZI DELLA VOLONTA - DOLO - IN GENERE - AZIONE DI ANNULLAMENTO PER DOLO - AZIONE DI RISOLUZIONE DELLA VENDITA PER MANCANZA DI QUALITA - ESTREMI - ELEMENTI DIFFERENZIALI - INCOMPATIBILITA - INSUSSISTENZA.*
L'Azione di annullamento del contratto per dolo e quella di risoluzione della vendita per Mancanza di qualita promesse o essenziali per l'uso cui e destinata la cosa venduta sono istituti del tutto autonomi rispetto ai quali non sussiste un rapporto di incompatibilita o di reciproca esclusione. L'Azione di annullamento del negozio giuridico per dolo e diretta alla tutela della volonta di un contraente contro il comportamento fraudolento dell'altro o di un terzo, e, se accolta, determina l'annullamento del contratto con effetti decorrenti dal momento della stipulazione. Essa concerne il momento formativo del negozio, mentre l'Azione di risoluzione suindicata riguarda il profilo funzionale della causa, e si ricollega al mancato adempimento del venditore dell'Obbligo di fornire al compratore la cosa negoziata con le qualita promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui e destinata. I presupposti e i requisiti dei due rimedi sono percio nettamente diversi, come parimenti diverse sono la disciplina e la funzione, riguardando la prima la validita del contratto sin dalla sua nascita e attenendo la seconda all'inadempimento del venditore all'Obbligo di fornire al compratore la cosa alienata con le qualita promesse ovvero con quelle essenziali per l'uso a cui e destinata. (nella specie, il venditore aveva falsamente affermato che l'autoveicolo venduto era collaudabile per servizio di noleggio da rimessa.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1439, Cod. Civ. art. 1497
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)