Sez. 2 - , Sentenza n. 13034 del 24/05/2018 (Rv. 650830 - 02)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - ERRORE (RILEVANZA) - ESSENZIALE | Azione di annullamento del contratto per dolo – Azione di inadempimento per difetto di qualità promesse - Rapporto di incompatibilità tra le due azioni – Esclusione – Fondamento - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - ERRORE (RILEVANZA) - ESSENZIALE
L'azione di annullamento del contratto per dolo e quella di inadempimento per difetto di qualità promesse o essenziali per l'uso, cui la cosa venduta sia destinata, sono istituti del tutto autonomi, rispetto ai quali non sussiste alcun rapporto di incompatibilità o di reciproca esclusione, concernendo la prima azione il momento formativo del contratto e la validità di esso fin dal suo sorgere, mentre la seconda riguarda il profilo funzionale della causa e attiene all'inadempimento del venditore all'obbligo di trasferire al compratore la cosa alienata con le sue qualità promesse ed essenziali. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva affermato che l'aver smentito la valenza come causa di dolo determinante di una lettera inviata dalla venditrice, per difetto di decisiva efficienza causale sulla determinazione volitiva della compratrice, fosse automaticamente incompatibile con il riconoscimento di un inadempimento della stessa venditrice).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1429, Cod. Civ. art. 1497
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)