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Sez. 1 - , Sentenza n. 22472 del 24/09/2018 (Rv. 650585 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITÀ | Vendita fallimentare - Divieti di partecipazione - Estensione del disposto di cui all’art. 17, l. n. 55 del 1990, dettato in tema di interposizione fiduciaria nei pubblici appalti - Esclusione - Fondamento - Principio di diritto nell’interesse della legge.
Stato
decisa il 2018-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650585-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITÀ

Il divieto di interposizione fiduciaria nei pubblici appalti, previsto dall'art. 17, comma 3, della l. n. 55 del 1990, non si applica alle procedure competitive di vendita svolte in sede fallimentare, in quanto il suo ambito applicativo riguarda i soli contratti mediante i quali la pubblica amministrazione si assicura l'esecuzione di lavori, essendo il divieto finalizzato ad impedire la partecipazione alle gare pubbliche di società fiduciarie non autorizzate ai sensi della l. n. 1966 del 1939, alle quali viene imposto l'obbligo della previa comunicazione della propria composizione societaria all'ente committente, o concedente, per esigenze di trasparenza e prevenzione di fenomeni criminali.

Riferimenti normativi: Legge 19/03/1990 num. 55 art. 19 com. 3, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/11/1939 num. 1966, Cod. Proc. Civ. art. 363

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)