Sez. 1, Sentenza n. 23034 del 07/11/2011 (Rv. 620215 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Durata ragionevole del processo - Liquidazione del danno non patrimoniale - Criteri applicati dalla Corte EDU - Derogabilità da parte del giudice nazionale - Condizioni - Riparti parziali in pendenza di procedura fallimentare - Interesse del creditore alla rapida definizione della procedura - Sussistenza.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, i criteri applicati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non possono essere ignorati dal giudice nazionale, salvo ricorrano ragioni speciali per una liquidazione in misura diversa. Tuttavia, tali ragioni non ricorrono allorchè, in pendenza di procedura fallimentare, siano eseguiti dei riparti parziali, non essendo ciò sufficiente a far venire meno l'interesse del creditore alla rapida definizione della procedura ed il suo disagio psicologico, derivante dall'ulteriore protrarsi della stessa nel tempo.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)