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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17922 del 30/07/2010 (Rv. 614433 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Certalex - Durata ragionevole del processo - Liquidazione del danno non patrimoniale - Criteri applicati dalla Corte CEDU - Derogabilità da parte del giudice nazionale - Condizioni - Circostanze concrete della singola vicenda - Rilevanza - Mancanza - Conseguenze - Liquidazione differenziata per gli anni di ritardo successivi al terzo - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2010-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614433-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, i criteri di liquidazione applicati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non possono essere ignorati dal giudice nazionale, il quale può tuttavia apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda, purchè motivate e non irragionevoli. Peraltro, ove non emergano elementi concreti in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale, l'esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa comporta che la quantificazione del danno non patrimoniale dev'essere, di regola, non inferiore a euro 750, 00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a euro 1000 per quelli successivi, in quanto l'irragionevole durata eccedente tale periodo da ultimo indicato comporta un evidente aggravamento del danno (principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.)

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)