diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 13087 del 24/06/2015 (Rv. 635732 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO | Distinzione dagli atti compiuti per spirito di liberalità - Attribuzione patrimoniale effettuata dal coniuge fallito al momento della separazione - Atto a titolo gratuito - Configurabilità - Requisiti.
Stato
decisa il 2015-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635732-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO

Ai fini dell'azione di inefficacia di cui all'art. 64 legge fall., atti a titolo gratuito non sono solo quelli posti in essere per spirito di liberalità, che è requisito necessario della donazione, ma anche gli atti caratterizzati semplicemente da una prestazione in assenza di corrispettivo. Ne consegue che, l'attribuzione patrimoniale effettuata da un coniuge, poi fallito, a favore dell'altro coniuge in vista della loro separazione, va qualificata come atto a titolo gratuito ove non abbia la funzione di integrare o sostituire quanto dovuto per il mantenimento suo o dei figli.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 769, Legge Falliment. art. 64

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)