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Sez. 1, Sentenza n. 6739 del 12/03/2008 (Rv. 602560 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO | Distinzione dagli atti onerosi - Riferimento alla causa e non al motivo - Necessità - Spirito di liberalità - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602560-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO

In tema di revocatoria fallimentare di atti a titolo gratuito, ai sensi dell' art. 64 legge fall., la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla causa, e non già ai motivi dello stesso, dovendosi escludere che nella nozione rientrino solo quelli posti in essere per spirito di liberalità, essendo tale requisito richiesto per la donazione ex art. 769 cod. civ., mentre non è indispensabile negli altri contratti a titolo gratuito, cioè quelli in cui una sola parte riceve e l'altra sopporta un sacrificio, unica essendo l'attribuzione patrimoniale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto incensurabile la sentenza di merito che, accogliendo la domanda di revoca, aveva qualificato come gratuito il pagamento, da parte di quattro società poi fallite, di debiti assunti dai suoi soci verso l'"accipiens").

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 64, Cod. Civ. art. 769

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)