Sez. 2, Sentenza n. 23507 del 12/11/2007 (Rv. 600160 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - IN GENERE | Autoveicoli rottamati all'interno dei quali si rinvengono batterie esauste - Rifiuti tossici e nocivi - Sussistenza - Obbligo di annotazione nei registri di carico e scarico - Sussistenza - Applicabilità della sanzione amministrativa anche per condotte originariamente punite a titolo contravvenzionale - Criteri.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - IN GENERE
In tema di smaltimento dei rifiuti, gli autoveicoli all'interno dei quali si rinvengano batterie esauste sono da considerarsi rifiuti tossici e nocivi, così che i titolari di imprese di autodemolizione di veicoli nei quali siano presenti batterie esauste al piombo sono obbligati all'annotazione nei registri di carico e scarico a norma degli artt. 19 del d.P.R. n. 915 del 1982 e 9-quinquies del d.l. n. 397 del 1988. La mancata ottemperanza all'obbligo, sanzionata penalmente dall'art. 9-octies del citato decreto legge, costituisce ora illecito amministrativo in forza dell'art. 52 del d.lgs. n. 22 del 1997.
Riferimenti normativi: DPR 10/09/1982 num. 915 art. 19 CORTE COST., Decreto Legge 09/09/1988 num. 397 art. 9 quinquies CORTE COST., Decreto Legge 09/09/1988 num. 397 art. 9 octies CORTE COST., Legge 09/11/1988 num. 475 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)