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Sez. 3, Sentenza n. 33679 del 09/06/2023 Ud. (dep. 01/08/2023) Rv. 284935 - 01

IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE | Ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero - Censura fondata sulla non rilevabilità d’ufficio, in caso di impugnazione tardiva, dell'avvenuta depenalizzazione del fatto per cui vi è stata condanna - Interesse - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-06-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/284935-01

IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE

E' inammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero volto a ottenere la corretta applicazione della legge processuale che impedisce la rilevabilità d'ufficio, in caso di impugnazione tardivamente proposta, della sopravvenuta depenalizzazione dei fatti per cui è intervenuta condanna, posto che l'interesse al rispetto della legge è, in tal caso, privo della necessaria concretezza e attualità, oltre che contrastante con l'esigenza di economicità degli strumenti processuali, potendo il provvedimento di condanna ripristinato essere ragionevolmente eliminato in sede esecutiva.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 art. 2 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 art. 3 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)