Sez. L, Sentenza n. 7198 del 04/12/1986 (Rv. 449270 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - SUCCESSIONE DI DUE IMPRENDITORI NELLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ OGGETTO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PER EFFETTO DI SCADENZA O DI REVOCA DELLA PRIMA CONCESSIONE - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CESSIONE DEI BENI AZIENDALI DAL PRIMO AL SECONDO IMPRENDITORE DOPO IL RILASCIO DELLE NUOVE CONCESSIONI - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - SUCCESSIONE DI DUE IMPRENDITORI NELLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ OGGETTO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PER EFFETTO DI SCADENZA O DI REVOCA DELLA PRIMA CONCESSIONE - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CESSIONE DEI BENI AZIENDALI DAL PRIMO AL SECONDO IMPRENDITORE DOPO IL RILASCIO DELLE NUOVE CONCESSIONI - IRRILEVANZA.*
Nel caso in cui due imprenditori si succedono nello svolgimento di un'attività, oggetto di concessione amministrativa, per effetto di scadenza o di revoca della concessione al primo soggetto, non è ipotizzabile un trasferimento di azienda, in quanto l'Esercizio dell'attività imprenditoriale da parte del secondo ripete la propria origine ed il proprio titolo dalla concessione amministrativa, senza alcun collegamento di natura derivativa o causale con la precedente gestione. Nè, nella medesima ipotesi, assume rilievo, ai fini della configurabilità della fattispecie disciplinata dall'art. 2112 cod. civ., il fatto che il titolare della concessione scaduta o revocata abbia, dopo il rilascio della nuova concessione, ceduto i propri beni aziendali all'imprenditore subentratogli nella gestione dell'attività. (Conf 3439/84, mass n 435449 sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)