Sez. L, Sentenza n. 3439 del 07/06/1984 (Rv. 435449 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO DI AZIENDA - IN GENERE - SUCCESSIONE DI UN SOGGETTO AD UN ALTRO NELLO ESERCIZIO DI UN'ATTIVITÀ OGGETTO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA - TRASFERIMENTO DI AZIENDA EX ART. 2112 COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ - GESTIONE DEL SISTEMA AEROPORTUALE DELLA CAPITALE - DISCIPLINA EX ART. 4 DELLA LEGGE N. 755 DEL 1973 - PORTATA - OBBLIGHI DELLA NUOVA SOCIETÀ CONCESSIONARIA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DELLA PRECEDENTE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO DI AZIENDA - IN GENERE - SUCCESSIONE DI UN SOGGETTO AD UN ALTRO NELLO ESERCIZIO DI UN'ATTIVITÀ OGGETTO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA - TRASFERIMENTO DI AZIENDA EX ART. 2112 COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ - GESTIONE DEL SISTEMA AEROPORTUALE DELLA CAPITALE - DISCIPLINA EX ART. 4 DELLA LEGGE N. 755 DEL 1973 - PORTATA - OBBLIGHI DELLA NUOVA SOCIETÀ CONCESSIONARIA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DELLA PRECEDENTE.*
Nel caso in cui due soggetti imprenditori si succedono nello svolgimento di un'attività oggetto di concessione amministrativa, per effetto di scadenza o di revoca della prima concessione, non è ipotizzabile un trasferimento di azienda, in quanto l'Esercizio della attività imprenditoriale da parte della nuova concessionaria ripete la propria origine ed il proprio titolo dalla concessione amministrativa, senza alcun collegamento di natura derivativa o causale con la precedente gestione. Tale principio non è derogato dall'art. 4 della legge 10 novembre 1973 n. 755 (gestione unitaria del sistema aeroportuale della capitale e costruzione di una nuova aerostazione nell'aeroporto intercontinentale "leonardo da vinci" di Roma-Fiumicino), atteso, in particolare, che in tale norma il riferimento "al personale che passerà alle dipendenze della nuova società concessionaria" non è, di per sè, indicativo della prosecuzione dell'originario rapporto di lavoro, mentre la previsione della garanzia di "condizioni retributive e normative non inferiori a quelle esistenti alla data del 30 giugno 1973" contraddice, invece che confermare, la configurabilità del trasferimento di azienda, giacché, in rapporto a tale schema ed alla relativa disciplina (art. 2112 cod. civ.), detta previsione sarebbe stata del tutto pleonastica. (Conf 3219/80, mass n 407006, sulla prima parte; (Conf 4492/79, mass n 400993; (Conf 3409/79, mass n 399834, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 10/11/1973 num. 755 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)