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Sez. U, Sentenza n. 4568 del 15/07/1986 (Rv. 447306 - 01)

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - COMPETENZA - RICORSO PER L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO RELATIVO ALLA DISCIPLINA APPLICABILE DA UN ENTE PUBBLICO ECONOMICO CIRCA LO "STATUS" DEL PROPRIO PERSONALE E NOMINA DI UN COMMISSARIO "AD ACTA" - VALUTAZIONE IN CONCRETO DELLE POSIZIONI DEI SINGOLI DIPENDENTI AL FINE DEL LORO TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO - INTERFERENZA SULLA GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - CONFIGURABILITÀ - VIZIO DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1986-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447306-01

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - COMPETENZA - RICORSO PER L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO RELATIVO ALLA DISCIPLINA APPLICABILE DA UN ENTE PUBBLICO ECONOMICO CIRCA LO "STATUS" DEL PROPRIO PERSONALE E NOMINA DI UN COMMISSARIO "AD ACTA" - VALUTAZIONE IN CONCRETO DELLE POSIZIONI DEI SINGOLI DIPENDENTI AL FINE DEL LORO TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO - INTERFERENZA SULLA GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - CONFIGURABILITÀ - VIZIO DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE - SUSSISTENZA.*

Qualora il consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana statuisca, in via generale, in ordine alla disciplina cui debba uniformarsi un ente pubblico economico circa lo "status" del proprio personale (nella specie, personale dell'ente siciliano per la promozione industriale, proveniente dai centri sperimentali soppressi con la legge regionale siciliana 8 marzo 1971 n. 5), le controversie attinenti alla Determinazione concreta delle qualifiche e del trattamento del predetto personale rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario alla stregua della natura privatistica del rapporto di lavoro. Pertanto, ove il consiglio di giustizia amministrativa sia stato adito con ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi su quella statuizione, e venga nominato un Commissario "ad acta", per la valutazione in concreto delle posizioni dei singoli dipendenti, al fine del loro trattamento giuridico ed economico, tale ultima pronuncia del giudice amministrativo, in quanto esorbita dai limiti del giudizio di ottemperanza (art. 37 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034) e viene ad interferire sulla giurisdizione del giudice ordinario, è viziata da difetto di giurisdizione.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 08/03/1971 num. 5, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)