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Sez. 2, Sentenza n. 15159 del 29/11/2001 (Rv. 550730 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RENDICONTO | Facoltà del singolo condomino di ottenere l'esibizione dei documenti contabili - Limitazione al momento della presentazione del rendiconto - Ammissibilità - Esclusione - Specificazione delle ragioni della richiesta - Necessità - Insussistenza - Limiti.
Stato
decisa il 2001-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550730-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RENDICONTO

In tema di condominio negli edifici, ciascun condomino ha la facoltà di ottenere dall'amministratore l'esibizione dei documenti contabili non soltanto in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, ma anche al di fuori di tale sede, senza la necessità di specificare la ragione per la quale egli intende prendere visione o estrarre copia dei documenti medesimi, sempre che l'esercizio di tale potere non intralci l'attività amministrativa e non sia contrario ai principi di correttezza, ed i relativi costi siano assunti dai condomini istanti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1713

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)