Sez. 1, Sentenza n. 3625 del 21/07/1978 (Rv. 393135 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - IN GENERE - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - RICONOSCIMENTO DELL'IMPUGNABILITA DEL PROVVEDIMENTO NON DEFINITIVO EMESSO DAL PRIMO GIUDICE - RIMESSIONE DELLA CAUSA A QUEST'ULTIMO PER LA PROSECUZIONE DEL PROCESSO - POTERI DEL PRIMO GIUDICE - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - IN GENERE - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - RICONOSCIMENTO DELL'IMPUGNABILITA DEL PROVVEDIMENTO NON DEFINITIVO EMESSO DAL PRIMO GIUDICE - RIMESSIONE DELLA CAUSA A QUEST'ULTIMO PER LA PROSECUZIONE DEL PROCESSO - POTERI DEL PRIMO GIUDICE - LIMITI.*
Qualora il giudice di secondo grado abbia ritenuto impugnabile un provvedimento non definitivo emesso dal primo giudice (nella specie, provvedimenti cautelari ed interinali previsti dall'art 314/6 cod civ nel corso della procedura di adozione), e, conseguentemente, statuendo nel merito, abbia rimesso la causa al giudice di primo grado per la prosecuzione del processo, quest'ultimo deve proseguire nel giudizio per la decisione delle questioni rimaste impregiudicate, mentre non gli e consentito di porre in discussione, con richiesta d'ufficio di regolamento di Competenza, l'esattezza di quella declaratoria d'impugnabilita, come, del pari, gli e precluso di pronunciarsi sulle questioni gia decise dal giudice di secondo grado che sono deducibili soltanto in Sede di impugnazione della sentenza di secondo grado, ad opera delle parti a cio legittimate. (V 3771/77, mass n 387437).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 quater CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 sexies, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)