Sez. 3, Sentenza n. 3818 del 20/08/1977 (Rv. 387485 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE - DANNO ALLA VITA DI RELAZIONE - NOZIONE - RISARCIBILITA IN AGGIUNTA AL DANNO DI NATURA PERMANENTE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE - DANNO ALLA VITA DI RELAZIONE - NOZIONE - RISARCIBILITA IN AGGIUNTA AL DANNO DI NATURA PERMANENTE.*
Il danno alla vita di relazione consiste nella peggiorativa compromissione della capacita psico-fisica del soggetto, incidente nell'esplicazione di attivita complementari o integrative rispetto alla normale attivita lavorativa e, quindi, di riflesso anche su quest'ultima. Tale danno, pertanto, risolvendosi in una perdita avente valore economico, costituisce una distinta voce di danno patrimoniale da aggiungersi al danno di natura permanente e, di conseguenza, da risarcire separatamente da questo. (V 2419/75, mass n 376294; (V 2259/69, mass n 341632).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)