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Sez. 3, Sentenza n. 2259 del 23/06/1969 (Rv. 341632 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - DANNO ALLA VITA DI RELAZIONE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1969-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341632-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - DANNO ALLA VITA DI RELAZIONE - NOZIONE.*

Il danno alla vita di relazione non puo farsi consistere nel mero pregiudizio della C.d. vita di societa, o nella rarefazione delle relazioni mondane del soggetto passivo, di tal che esso debba considerarsi proporzionale all'importanza degli ambienti sociali frequentati dal danneggiato ovvero al censo delle persone con le quali egli avesse rapporti di amicizia. Il danno predetto non puo rientrare nella categoria del danno non patrimoniale, il quale si esaurisce in forme di nocumento di carattere psicologico, e piu propriamente esso consiste in un impoverimento della attivita psicofisica del soggetto, incidente sull'esplicazione di attivita complementari o integrative rispetto a quella della normale attivita lavorativa e, quindi, di riflesso anche su quest'ultima. Puo, quindi, assumere rilievo anche la diminuita possibilita di partecipare ad una vita sociale o a manifestazioni mondane, in quanto tali attivita indirettamente e con la loro potenzialita di svago o di distrazione influiscono sul ritempramento delle energie lavorative, ma la loro Rilevanza sotto tale riguardo costituisce un aspetto limitato e marginale del possibile danno alla vita di relazione che puo derivare al soggetto passivo di un evento lesivo. (V. 1886-68 2819-67).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)