Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato
Testo vigente
Titolo XII. Albo dei dipendenti civili dello stato
Art. 152 Albo
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituto in albo dei dipendenti civili dello Stato, alla cui tenuta provvede l'ufficio di segreteria del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.
2. All'atto dell'assunzione di ogni impiegato civile o salariato dello
Stato, anche da parte delle amministrazioni autonome, l'ufficio che vi provvede deve farne segnalazione con la indicazione del titolo dell'assunzione, alla segreteria del Consiglio superiore che, provveduto all'iscrizione all'albo del dipendente assunto, ne trasmette il numero di iscrizione all'ufficio predetto, dandone contemporaneamente comunicazione, con gli estremi del titolo di assunzione, alla Ragioneria centrale competente ed alla Corte dei conti.
3. Debbono essere altresi' comunicati alla segreteria del Consiglio superiore i nomi di tutti gli impiegati e salariati che cessano dal servizio per qualunque causa.
4. L'albo e' suddiviso in cinque quadri corrispondenti rispettivamente alle carriere degli impiegati ed ai salariati dello Stato.
5. Ciascun quadro si suddivide in sezioni distinte per le diverse amministrazioni centrali da cui gli impiegati ed i salariati dipendono.
6. In ciascun quadro si inseriscono i numeri di iscrizione all'albo progressivamente attribuiti ai dipendenti predetti.
7. I numeri di iscrizione, gia' appartenenti agli impiegati o salariati cessati dal servizio, devono essere attribuiti ai nuovi assunti.
8. Gli atti concernenti la destinazione di servizio degli impiegati e dei salariati previsti dai commi precedenti nonche' i relativi titoli di pagamento degli assegni ad essi spettanti non possono aver corso se non risulti da essi anche il numero di iscrizione all'albo dei dipendenti predetti.
9. Per gli impiegati civili ed i salariati gia' in servizio all'entrata in vigore del presente decreto gli uffici competenti, anche delle amministrazioni autonome, faranno alla segreteria del Consiglio superiore della pubblica amministrazione le segnalazioni previste dai commi precedenti entro sei mesi dalla istituzione dell'albo.
10. Le segnalazioni predette saranno fatte mediante elenchi distinti per le carriere degli impiegati e per i salariati.
11. Con apposito regolamento saranno emanate le norme eventualmente necessarie per l'attuazione dell'albo.
12. Alla tenuta dell'albo dei dipendenti civili dello Stato, istituito presso la segreteria del Consiglio superiore, si puo' provvedere a mezzo dei sistemi elettronici, utilizzando, di massima, i sistemi di elaborazione esistenti presso le pubbliche amministrazioni.
13. Le modalita' organizzative del servizio e gli adempimenti delle singole amministrazioni in ordine all'invio e all'aggiornamento delle schede sono stabilite con regolamento di esecuzione.
Parte seconda. Ordinamento delle carriere
Titolo I. Carriere direttive
Capo I. Qualifiche ed attribuzioni
Art. 153 Qualifiche
1. Le carriere direttive del personale delle Amministrazioni dello Stato comprendono le seguenti qualifiche:
1) direttore generale;
2) ispettore generale;
3) direttore di divisione;
4) direttore di sezione;
5) consigliere di I classe;
6) consigliere di II classe;
7) consigliere di III classe.
2. Per le carriere direttive che contemplano qualifiche diverse, la equiparazione alle precedenti ai fini dell'applicazione del presente decreto risulta dagli annessi, quadri distinti con i numeri da 1 a 20, 82, 83 e 84.
3. Le carriere direttive del personale tecnico per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso di lauree per il cui conseguimento e' previsto un corso di studi universitari della durata, di almeno cinque anni o di altra laurea seguita da corsi di specializzazione attinenti alla specifica carriera hanno inizio dalla qualifica di consigliere di 2ª classe o equiparata.
Art. 154 Attribuzioni del personale direttivo
1. Il personale direttivo con qualifica non superiore a direttore aggiunto di divisione svolge, in collaborazione con i funzionari dirigenti, compiti di studio, ricerca, progettazione, vigilanza e controllo; partecipa ad organi collegiali, commissioni o comitati operanti in seno all'amministrazione.
2. Il personale con qualifica di direttore aggiunto di divisione, o equiparata, e' preposto alla direzione degli uffici esterni non riservati alla competenza dei dirigenti, alla direzione delle sezioni o dei reparti di particolare rilevanza e, occorrendo, al coordinamento di piu' sezioni o reparti; nei casi stabiliti dalla legge puo', ove non sia possibile provvedervi a mezzo dei dirigenti, rappresentare l'Amministrazione e curarne gli interessi presso gli enti e societa' sottoposti alla vigilanza dello Stato.
3. Il personale con qualifica di direttore di sezione o equiparata e' preposto alla direzione delle sezioni e dei reparti.
Art. 155 Attribuzioni del direttore generale
1. Il direttore generale ed il capo di ufficio centrale equiparato alla direzione generale esercitano le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi e regolamenti; provvedono nelle materie ad essi delegate dal ministro; coadiuvano il ministro nello svolgimento dell'azione amministrativa; propongono al ministro i provvedimenti di carattere generale nelle materie di competenza degli uffici da essi diretti; predispongono gli elementi per la relazione al Parlamento sul bilancio preventivo; dirigono e coordinano l'attivita' dei dipendenti uffici, assicurandone la legalita', l'imparzialita' e la rispondenza al pubblico interesse; promuovono la migliore organizzazione ed il perfezionamento dei servizi; provvedono direttamente agli atti vincolati di competenza della amministrazione centrale e dispongono per quelli dovuti da organi inferiori, qualora siano stati da questi indebitamente omessi e non sia all'uopo previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi.
Art. 156 Attribuzioni dell'ispettore generale
1. L'ispettore generale provvede, secondo le direttive del ministro e del competente direttore generale, alla vigilanza sugli organi ed uffici inferiori nonche' sugli enti soggetti alla, vigilanza della, amministrazione mediante ispezioni ed altri mezzi consentiti dalla legge; riferisce all'organo dal quale dipende sull'esito delle ispezioni od inchieste affidategli; segnala tutte le irregolarita' accertate formulando proposte sui provvedimenti da adottare, ed adotta in caso di urgenza i provvedimenti necessari, consentiti dalla legge, per eliminare gli inconvenienti rilevati.
2. Il ministro, con proprio decreto, puo' conferire ad un ispettore generale l'incarico di sostituire il direttore generale in caso di assenza od impedimento od altro speciale incarico.
3. L'ispettore generale puo' essere preposto ad uffici dell'amministrazione centrale o periferici particolarmente importanti.
Art. 157 Attribuzioni del direttore di divisione
1. Il direttore di divisione organizza e dirige il servizio di competenza ed adotta tutti i provvedimenti sugli affari attribuitigli dalla legge, dai regolamenti e, per delega, dal ministro o dal direttore generale; riferisce periodicamente al direttore generale sull'andamento del ramo di servizio affidatogli; adotta o propone i provvedimenti per ridurne il costo o migliorarne l'efficienza anche in relazione a nuove esigenze; promuove il perfezionamento dei metodi di lavoro e la semplificazione dei procedimenti amministrativi.
Art. 158 Attribuzioni del direttore di sezione
1. Il direttore di sezione dirige la sezione, l'ufficio od il reparto cui e' preposto; provvede agli affari di competenza e predispone gli atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza dei superiori; dispone per quelli di mera esecuzione ed esercita le altre attribuzioni devolutegli dagli organi superiori.
Art. 159 Attribuzioni dei consiglieri
1. I consiglieri collaborano con i superiori gerarchici nell'ambito dei servizi ai quali sono addetti; istruiscono le pratiche loro affidate; svolgono attivita' di carattere istruttorio; comunicano agli interessati i provvedimenti adottati dall'amministrazione; rilasciano certificazioni; partecipano a commissioni o comitati od altri organi collegiali operanti nell'amministrazione periferica, nonche', quando non possa provvedersi con personale di qualifica superiore, in quella centrale.37
2. Il personale di cui al precedente comma, durante il periodo di permanenza complessiva nelle qualifiche ivi previste, deve essere adibito almeno a tre diversi settori di attivita'. Tale requisito e' indispensabile ai fini dell'ammissione agli esami di concorso e di idoneita' per la promozione a direttore di sezione, salvo che non sussista possibilita' di avvicendamento o che l'amministrazione non vi abbia provveduto.
Art. 160 Attribuzioni di funzioni particolari
1. I singoli ordinamenti stabiliscono, in relazione alle esigenze dei vari rami di servizio, le attribuzioni particolari del direttore generale, del direttore di divisione, del direttore di sezione, dei consiglieri di 1ª, 2ª e 3ª classe.
Capo II. Accesso alle carriere direttive
Art. 161 Nomina alla qualifica iniziale
1. La nomina in prova a consigliere di 3ª classe, o a consigliere di 2ª classe per le carriere previste dal terzo comma dell'art. 153, si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di laurea e siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 2.
2. Gli ordinamenti delle singole amministrazioni stabiliscono lo specifico titolo di studio per l'ammissione al= concorso, le materie che formano oggetto degli esami scritti ed orali e le prove pratiche quando siano previste da speciali ordinamenti.
3. Le prove scritte debbono essere almeno tre.
4. Possono partecipare al concorso predetto anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purche' rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto ed abbiano il diploma, di istituto di istruzione secondaria di 20 grado. Va tenuto conto della frequenza e dell'esito dei corsi di integrazione previsti dal presente decreto.
5. Le disposizioni del precedente comma non si applicano per l'accesso alle carriere direttive del personale tecnico.
Capo III. Svolgimento della carriera
Art. 162 Dotazione organica unica per le qualifiche di consigliere di 1ª, 2ª e 3ª classe e delle qualifiche equiparate
1. I posti di consigliere di 1ª, 2ª e 3ª classe e delle qualifiche equiparate sono resi cumulativi in un unico organico.
Art. 163 Promozioni a consigliere di 2ª e 1ª classe
1. La promozione a consigliere di 2ª classe si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i consiglieri di 3ª classe dello stesso ruolo che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. La promozione alla qualifica di consigliere di 1ª classe si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per me rito comparativo al quale sono ammessi i consiglieri di 2ª classe dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
Art. 164 Promozione a direttore di sezione
1. I posti disponibili nella qualifica di direttore di sezione sono conferiti per un quarto mediante concorso per merito distinto, computando per posto intero la frazione di posto, e per tre quarti mediante esame di idoneita'.
2. Il concorso per merito distinto e l'esame di idoneita' sono indetti contemporaneamente ogni anno.
3. Al concorso per merito distinto sono ammessi a partecipare gli impiegati dello stesso ruolo che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto complessivamente nove anni di effettivo servizio nella carriera.
4. All'esame di idoneita' sono ammessi a partecipare gli impiegati dello stesso ruolo che, alla data di pubblicazione del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto complessivamente undici anni di effettivo servizio nella carriera.
5. Per gli impiegati provenienti dalle carriere di concetto il servizio prestato con qualifica non inferiore a segretario aggiunto e' valutato per meta' e per non piu' di quattro anni complessivi.
6. L'ammissione ai concorso per merito distinto ed all'esame di idoneita' e' subordinata al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione il quale, a tal fine, tiene conto della qualita' del servizio prestato, delle attitudini all'esercizio delle funzioni direttive e del profitto tratto dalla frequenza dei corsi di aggiornamento previsti dal presente decreto.27
Art. 165 Concorso per merito distinto ed esame di idoneita'
1. Il concorso per merito distinto consiste in quattro prove scritte ed una prova orale. L'esame di idoneita' consiste in tre prove scritte ed una prova orale. Le prove scritte sono a carattere teorico-pratico ed almeno una deve avere particolare attinenza ai servizi d'istituto dell'amministrazione.
2. Le prove di esame devono tendere ad accertare la cultura professionale, la capacita' organizzativa e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo e tecnico.
3. I singoli ordinamenti stabiliscono le materie delle prove scritte ed orali nonche' delle prove pratiche quando siano previste da speciali ordinamenti.
4. Nel concorso per merito distinto sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno otto decimi nelle prove scritte e non meno di sette decimi in ciascuna di esse.
5. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di otto decimi.
6. Nell'esame d'idoneita' sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportata una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.
7. Ai soli effetti della eventuale promozione per idoneita', di cui al precedente comma, sono ammessi alla prova orale del concorso per merito distinto anche i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.
8. I candidati del concorso per merito distinto che abbiano conseguita, l'idoneita' ai sensi del precedente comma sono collocati, qualora abbiano l'anzianita' richiesta per la ammissione agli esami di idoneita', in unica graduatoria, in base alla votazione riportata, con gli impiegati che abbiano superato l'esame di idoneita'. A parita' di votazione costituisce titolo di preferenza l'aver conseguito l'idoneita' nei concorso per merito distinto. Qualora i candidati predetti non abbiano l'anzianita' prevista dal quarto comma dell'art. 164, sono collocati nella graduatoria unica formata per l'esame di idoneita' al quale essi avrebbero potuto partecipare dopo aver compiuto undici anni di servizio nella carriera.
9. La votazione complessiva, tanto negli esami di merito distinto quanto in quelli di idoneita', e' stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale. A parita' di voto ha la precedenza il candidato collocato prima nel ruolo di anzianita'.
10. Al concorso per merito distinto ed all'esame di idoneita' si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7; le pubblicazioni ivi previste, sono fatte soltanto sul bollettino ufficiale dell'amministrazione.
11. I vincitori del concorso per merito distinto hanno la precedenza, sui promossi mediante esame di idoneita'.
Art. 166 Promozione a direttore di divisione
1. La promozione a direttore di divisione si consegue mediante:
1) concorso speciale per esami, nel limite di un quinto dei posti disponibili, al quale possono partecipare i direttori di sezione dello stesso ruolo che compiano entro il 31 dicembre un anno di anzianita' nella, qualifica. La frazione di posto superiore alla meta' si computa come posto intero. Ove in base a tale ripartizione non sia possibile assegnare almeno un posto al concorso, tutti i posti disponibili sono conferiti mediante lo scrutinio di cui al successivo numero 2;
2) scrutinio per merito comparativo, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi i direttori di sezione dello stesso ruolo che compiano entro il 31 dicembre tre anni di anzianita' nella qualifica.
2. Entro il mese di settembre di ogni anno nel bollettino ufficiale del ministero, e' pubblicato il bando del concorso speciale nel quale vanno indicati il numero dei posti, il termine di presentazione delle domande e le modalita' di partecipazione.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 19 OTTOBRE 1959, N.928.
4. Lo scrutinio per merito comparativo deve essere tenuto nel mese di dicembre di ogni anno. Entro lo stesso termine devono essere effettuate almeno le prove scritte del concorso speciale.
5. Le promozioni avranno effetto dal primo gennaio successivo. Ove siano stati effettuati tanto il concorso speciale per esami che lo scrutinio per merito comparativo i vincitori del concorso speciale precedono nel ruolo i promossi in base allo scrutinio ed i provvedimenti di promozione non potranno essere emanati se non dopo l'espletamento del concorso predetto, ferma restando la decorrenza prevista dal presente comma.
Art. 167 Concorso speciale per la promozione a direttore di divisione
1. L'esame del concorso speciale e' costituito da due prove scritte e da un colloquio, al quale; sono ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle prove scritte.
2. Una di queste deve essere diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni connesse all'attivita' dell'Amministrazione cui appartengono.
3. Per ciascun candidato che partecipa al concorso speciale il capo del personale deve far pervenire alla Commissione giudicatrice i rapporti informativi formulati durante la carriera e lo stato matricolare.
4. Il colloquio deve concorrere con gli altri elementi di giudizio ad una adeguata valutazione della personalita' dell'impiegato, della di lui preparazione professionale con particolare riguardo ai servizi prestati, nonche' all'attitudine alle funzioni superiori.
5. Nel concorso speciale e nello scrutinio per merito comparativo, va tenuto conto del profitto tratto dei corsi di perfezionamento.
6. Per il concorso speciale si applicano le disposizioni. di cui agli articoli 6 e 7; le pubblicazioni ivi previste, sono fatte soltanto sul bollettino ufficiale dell'Anmministrazione.
Art. 168 Promozione ad ispettore generale
1. La promozione ad ispettore generale si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i direttori di divisione che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
Art. 169 Scrutinio per merito comparativo
1. Lo scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio della completa personalita' dell'impiegato, emmesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo stato matricolare, con particolare riferimento ai rapporti informativi e relativi giudizi complessivi.
2. Il consiglio di amministrazione, all'inizio di ogni triennio, determina mediante coefficienti numerici i criteri di valutazione dei titoli, in relazione alle esigenze delle singole carriere. Tali criteri dovranno avere riguardo al rendimento, alla qualita' del servizio prestato, alla capacita' organizzativa, ai lavori originali elaborati per il servizio stesso, agli incarichi svolti, al profitto tratto dai corsi professionali previsti dalle vigenti disposizioni, all'attitudine ad assumere maggiori responsabilita' e ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire, alle eventuali pubblicazioni scientifiche, nonche' alla cultura generale e alla capacita' professionale.
3. Per ogni anno di effettivo servizio prestato, nella qualifica immediatamente inferiore a quella da conferire, oltre l'anzianita' minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio e per non piu' di sei anni, il consiglio di amministrazione attribuisce un coefficiente di anzianita', pari ad un centesimo del coefficiente massimo complessivo stabilito per la valutazione dei titoli se l'impiegato ha riportato un giudizio complessivo non inferiore a distinto.
4. Ogni scrutinato ha diritto di prendere visione o di ottenere, a proprie spese, copia dei criteri di valutazione dei titoli, nonche' del verbale della seduta del consiglio, del quaderno di scrutinio, della propria scheda personale e di quelle dei promossi.37
Art. 170 Nomina a direttore generale
1. I direttori generali e gli impiegati con qualifiche superiori sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei ministri.
2. Le nomine possono essere conferite anche ad impiegati di altri ruoli o di altre amministrazioni, ovvero a persone estranee all'amministrazione dello Stato.
Titolo II. Carriere di concetto
Capo I. Qualifiche e attribuzioni
Art. 171 Qualifiche
1. Le carriere di concetto comprendono le seguenti qualifiche:
1) segretario capo;
2) segretario principale;
3) primo segretario;
4) segretario;
5) segretario aggiunto;
6) vice segretario.
2. Per le carriere di concetto che contemplano qualifiche diverse, la equiparazione alle precedenti ai fini della applicazione del presente decreto risulta dagli annessi quadri distinti con i numeri da 21 a 39, 82, 83 e 84.
Art. 172 Attribuzioni
1. Il personale delle carriere di concetto addetto agli uffici dell'amministrazione centrale e periferica svolge i compiti di carattere amministrativo, contabile e tecnico previsti dai singoli
ordinamenti e provvede agli adempimenti che ad esso vengono affidati.
2. Nell'espletamento dei propri compiti ha la responsabilita' della
corretta applicazione delle leggi e dei regolamenti.