Sez. U, Sentenza n. 17929 del 01/07/2008 (Rv. 603931 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI | Art. 18 r.d. lgs. legge n. 511 del 1946 - Lesione del prestigio dell'ordine giudiziario - Assenze per aspettativa per motive di salute e congedo straordinario - Contemporaneo svolgimento di attività sportive incompatibile - Configurabilità - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI
Lede il prestigio dell'ordine giudiziario, essendo ragionevolmente sussumibile nell'ambito della clausola generale di cui all'art. 18 r.d.l. n. 511 del 1946, il comportamento del magistrato che si assenti dall'ufficio per molti mesi, chiedendo e ottenendo lunghi periodi di aspettativa per motivi di salute o di congedo straordinario, e nello stesso periodo svolga attività sportiva, incompatibile con le lamentate condizioni fisiche, anche diffusa attraverso i mezzi di informazione. (Sulla base del suddetto principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito relativa a magistrato che, durante i suddetti periodi, si allenava alla partecipazione di regata transoceanica).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)