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Sez. U, Sentenza n. 22510 del 20/10/2006 (Rv. 595511 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Illecito disciplinare - Atipicità e non tassatività del disposto dell'art. 18 del r.d.lgs. n. 511 del 1946 - Individuazione delle condotte sanzionabili - Attribuzione al giudice di merito - Controllo in sede di legittimità - Ambito e limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595511-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE

In materia di responsabilità disciplinare dei magistrati, l'art. 18 del r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511 non contiene un catalogo di ipotesi di illecito tipiche e tassative, bensì clausole generali, perché attribuisce al giudice di merito il compito di individuare le condotte sanzionabili, sicché il giudice di legittimità non può, sostituirsi a questo riformulando o ridefinendo tali condotte, ed il controllo sulla sussunzione della fattispecie concreta nella fattispecie astratta è limitato alla verifica, da effettuarsi soprattutto attraverso la motivazione, della ragionevolezza della sussunzione del fatto. (Nel caso di specie, il giudice disciplinare aveva ritenuto il contegno assunto da un procuratore della Repubblica gravemente offensivo nei confronti della collega procuratore aggiunto, nonché pesantemente denigratorio del Governo allora in carica, perché, avendo egli appreso dall'aggiunto dell'avvenuta nomina della stessa a componente, in rappresentanza dell'Italia, di una commissione ONU per la lotta alla corruzione, aveva espresso il proprio disappunto, alla presenza di altri due magistrati dell'ufficio, proferendo frasi come "al posto tuo io mi vergognerei di rappresentare questo Governo" e "è come se mi avessero tolto, senza avvertirmi, la donna di servizio"; nell'enunciare il principio sopra riportato, la S.C., premesso che le censure del ricorrente non investivano la ricostruzione dei fatti compiuta dalla sentenza impugnata, ha affermato che la sezione disciplinare del Cons. Sup. Magistratura aveva correttamente esercitato il potere di valutazione insito nell'applicazione della norma, spiegando adeguatamente perché il comportamento tenuto dall'incolpato fosse, come contestato, "riprovevole ed inopportuno", sì da costituire illecito disciplinare per la grave violazione "del dovere di correttezza, sia nei rapporti con magistrati del proprio ufficio - sotto il profilo della leale collaborazione con i colleghi - che verso organi istituzionali").

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)