Sez. 2, Sentenza n. 2016 del 18/06/1968 (Rv. 334058 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - COSTITUZIONE - SERVITU VOLONTARIE - IN GENERE - A FAVORE O A CARICO DI EDIFICIO DA COSTRUIRE - RIFERIMENTO ALL'ATTUALITA DELL'UTILITAS.*
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - COSTITUZIONE - SERVITU VOLONTARIE - IN GENERE - A FAVORE O A CARICO DI EDIFICIO DA COSTRUIRE - RIFERIMENTO ALL'ATTUALITA DELL'UTILITAS.*
Per stabilire se sia stata costituita una servitu a favore od a carico di un edificio da costruire, bisogna far riferimento al criterio dell'attualita o meno dell'utilitas, nella quale il contenuto della servitu si concreta. Se l'utilita non e attuale, ma potra essere rispettivamente goduta dall'edificio o dal fondo dominante, solo dopo che l'edificio sia stato costruito, in tal caso, la servitu, presupponendo, per il suo Esercizio che l'edificio, come fondo dominante o servente, venga ad esistenza, non S'imprime sul fondo prima della costruzione.Il trasferimento del suolo non ancora edificato non importa pertanto, in tale ipotesi, trasferimento della servitu in quanto permane la natura obbligatoria del rapporto costituito dagli originari contraenti. Viceversa se contenuto della servitu e l'attualita dell'utilita, la Costituzione, di essa deve ritenersi immediatamente produttiva dei suoi effetti reali, e, come tale, e opponibile ai terzi acquirenti del fondo servente, qualora concorra l'adempimento dell'Onere della tempestiva trascrizione. Pertanto, se, nella vendita di lotti di aree fabbricabili, i contraenti si siano vincolati a non destinare le aree limitrofe a scopi diversi da quello della edificazione di case di civile abitazione, si assicura immediatamente ai lotti in vendita un'utilita attuale ed immediata, ossia si costituisce immediatamente una servitu. (sulla prima parte, Conf. 1048-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1029, Cod. Civ. art. 1032
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)