Sez. 4, Sentenza n. 7982 del 11/02/2021 Cc. (dep. 01/03/2021) Rv. 280599 - 01
IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - IN GENERE | Specificità dei motivi di impugnazione - Successione di leggi processuali nel tempo - Impugnazione proposta in data antecedente all’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 - Regime applicabile - Individuazione.
IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - IN GENERE
Ai fini dell'applicabilità dell'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. – nella versione introdotta dall'art. 1, comma 55, della legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui l'impugnazione si propone, a pena di inammissibilità, con atto che contiene l'enunciazione specifica dei motivi con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta - occorre far riferimento alla data di presentazione del ricorso, che costituisce il momento in cui matura l'aspettativa del ricorrente alla valutazione di ammissibilità del gravame, sicché la nuova disposizione non trova applicazione con riguardo ai ricorsi presentati prima della sua entrata in vigore.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1 lett. D, Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 55 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)