Sez. 3, Sentenza n. 54693 del 04/10/2018 Ud. (dep. 07/12/2018) Rv. 274132 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - pubblico ministero - IN GENERE | Successione di leggi processuali nel tempo in assenza di disciplina transitoria – Ricorso per cassazione del pubblico ministero in caso di “doppia conforme assolutoria” – Applicabilità dell’art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. – Regime applicabile ai ricorsi presentati prima dell’entrata in vigore della novella – Individuazione.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - pubblico ministero - IN GENERE
Ai fini dell'applicabilità dell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. – disposizione inserita dall'art. 1, comma 69, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in base al quale il pubblico ministero, nel caso di cd. "doppia conforme assolutoria", può proporre ricorso per cassazione solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. – deve farsi riferimento, in assenza di una disciplina transitoria, alla data di presentazione del ricorso, che costituisce il momento in cui matura l'aspettativa del ricorrente alla valutazione di ammissibilità dell'impugnazione, sicché la nuova disciplina è inapplicabile ai ricorsi presentati prima della sua entrata in vigore.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 608 com. 1, Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 69 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 95 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)