Sez. 1, Sentenza n. 280 del 24/01/1966 (Rv. 320534 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO DI PARTE - COMUNICAZIONI - LIMITI.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO DI PARTE - COMUNICAZIONI - LIMITI.*
La norma dell'art.90 disp.Att.Cod.proc.civ. fa Obbligo al consulente tecnico d'ufficio di dare comunicazione alle parti del giorno ora e luogo di inizio delle operazioni e non di ripetere la comunicazione per ogni singola operazione di indagine che intenda compiere. Trattandosi di accertamento tecnico disposto in Sede di istruzione preventiva, in cui la data di inizio delle operazioni del consulente e fissata direttamente nell'ordinanza ammissiva dell'accertamento, normalmente la conoscenza legale dell'ordinanza esaurisce e sostituisce l'esigenza di comunicazione della data di inizio delle operazioni. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 176
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)