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Sez. 2, Sentenza n. 371 del 05/02/1969 (Rv. 338406 - 01)

DONAZIONE - RIMUNERATORIA - DISCIPLINA - FORMA - DETERMINAZIONE - CRITERI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1969-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338406-01

DONAZIONE - RIMUNERATORIA - DISCIPLINA - FORMA - DETERMINAZIONE - CRITERI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Ai fini della regolamentazione delle donazioni remuneratorie deve ricorrersi ai criteri della prevalenza e dell'assorbimento, e, pertanto, una donazione remuneratoria sara soggetta ai requisiti di Forma (ivi compreso l'intervento di testimoni all'atto pubblico di donazione relativo ad immobile, prescritto ad substantiam dagli artt. 47 e 48 della legge notarile) richiesti per le donazioni in genere, tutte le volte in cui la gratuita sia l'elemento esclusivo o prevalente dell'attribuzione patrimoniale, mentre si sottrarra all'osservanza di tali requisiti ove risulti che l'attribuzione patrimoniale sia dovuta per la maggior parte a causa onerosa. Al riguardo l'apprezzamento del giudice di merito, se adeguatamente motivato, sfugge al Sindacato di legittimita. (V.2720-67, massima n.330210 1916-50).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 770

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)