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Sez. 3, Sentenza n. 37644 del 28/05/2015 Cc. (dep. 17/09/2015) Rv. 265180 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO | "Dato informatico" contenuto in sistema elettronico sottoposto a perquisizione - Copia realizzata per evitare il rischio di alterazioni - Misure e procedure idonee a garantire la conservazione degli originali e la corrispondenza e inalterabilità delle copie - Contenuto - Indicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-05-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265180-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO

In tema di perquisizione di sistema informatico o telematico, sia l'art. 247, comma 1-bis, che l'art. 260, comma secondo, cod. proc. pen., si limitano a richiedere l'adozione di misure tecniche e di procedure idonee a garantire la conservazione dei dati informatici originali e la conformità ed immodificabilità delle copie estratte per evitare il rischio di alterazioni, senza imporre misure e procedure tipizzate. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il motivo di ricorso genericamente fondato sulla mancata indicazione, da parte del consulente tecnico del PM, del cd. valore "hash" dei files ottenuti dai supporti informatici, in assenza peraltro di contestazione circa la mancata corrispondenza fra le copie estratte e i dati originariamente presenti sui supporti informatici nella disponibilità dell'imputato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 247, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 258, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 260

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)