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Sez. 6, Sentenza n. 24617 del 24/02/2015 Cc. (dep. 10/06/2015) Rv. 264093 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO | "Dato informatico" contenuto in sistema elettronico sottoposto a perquisizione - Acquisizione mediante estrazione di copia e stampa - Sequestro del "dato informatico" - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2015-02-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264093-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO

In tema di mezzi di ricerca della prova, costituisce sequestro probatorio l'acquisizione, mediante estrazione di copia informatica o riproduzione su supporto cartaceo, dei dati contenuti in un archivio informatico visionato nel corso di una perquisizione legittimamente eseguita ai sensi dell'art. 247 cod. proc. pen., quando il trattenimento della copia determina la sottrazione all'interessato della esclusiva disponibilità dell'informazione. (In motivazione, la Corte ha osservato che le disposizioni introdotte dalla legge 48/2008 riconoscono al "dato informatico", in quanto tale, la caratteristica di oggetto del sequestro, di modo che la restituzione, previo trattenimento di copia, del supporto fisico di memorizzazione, non comporta il venir meno del sequestro quando permane, sul piano del diritto sostanziale, una perdita autonomamente valutabile per il titolare del dato).

Riferimenti normativi: Legge 18/03/2008 num. 48, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 247, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 254, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 254 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 256 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 258, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 260, Tratt. Internaz. 23/11/2001

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)