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Sez. U - , Sentenza n. 10937 del 05/05/2017 (Rv. 644048 - 03)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CORTE DEI CONTI | Giudizio per danno erariale contro società ed amministratore - Rigetto dell'appello incidentale di entrambi sulla giurisdizione - Accoglimento dell'appello principale del P.M. contabile avverso il rigetto, per altra questione di rito contro la società - Rinvio al primo giudice e sospensione dell'appello principale quanto alla responsabilità dell'amministratore - Possibilità di impugnare con ricorso per cassazione la sentenza sulla giurisdizione - Insussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644048-03

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CORTE DEI CONTI

Nel regime dell'art. 105 del r.d. n. 1038 del 1933, ove il giudice contabile di appello, in un giudizio di responsabilità per danno erariale contro una società ed il suo amministratore, rigetti l'appello incidentale sulla giurisdizione di entrambi i pretesi responsabili e, accogliendo l'appello principale del P.M. contabile sul rigetto per altra ragione di rito contro la società, disponga, giusta il comma 1 di detta norma, il rinvio al giudice di primo grado quanto alla sua posizione, ma, nel contempo, sospenda il giudizio di appello quanto alla posizione dell'amministratore oggetto dell'appello principale, motivando che la decisione sulle due responsabilità deve essere comune, la sentenza d'appello così resa non è immediatamente ricorribile dalla società in Cassazione, quanto alla statuizione confermativa della giurisdizione, giacché essa non ha definito il giudizio d'appello davanti al giudice contabile, atteso che la sua pendenza nello stato di quiescenza è riferibile non solo all'amministratore, ma anche alla società.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3, Regio Decr. 13/08/1933 num. 1038 art. 105 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)