Sez. L, Sentenza n. 12723 del 29/05/2006 (Rv. 589849 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE | Contratti a termine per prestazioni da svolgere in qualità di marinai sulle navi traghetto - Riferimento, nei singoli contratti, al contratto collettivo applicabile al restante personale ferroviario - Natura di contratti di arruolamento - Sussistenza - Richiamo, nei singoli contratti, all'art. 23 della legge n.56 del 1987 - Interpretazione della volontà delle parti - Assoggettamento alla disciplina di diritto comune dei contratti a termine - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE
In tema di disciplina applicabile ai contratti a termine stipulati dalla società Ferrovie dello Stato per prestazioni da svolgere in qualità di marinai sulle navi traghetto, posto che gli elementi tipici del contratto di arruolamento e la conseguente disciplina legale, nelle parti inderogabili e d'ordine pubblico, non sono esclusi dal riferimento, nei singoli contratti, al contratto collettivo applicabile al restante personale ferroviario, il riferimento, nei contratti individuali, all'art. 23 della legge n. 56 del 1987, ponendo tali contratti nel novero dei contratti a termine previsti dai contratti collettivi (nell'esercizio della facoltà, attribuita a determinate organizzazioni sindacali, di prevedere ulteriori ipotesi di ricorso al contratto a termine, oltre quelle previste dalla legge n. 230 del 1962 e dall'art. 8 bis del d.l. n. 17 del 1983, conv., con modif., in legge n. 79 del 1983) ben può esprimere la volontà delle parti di assoggettare i contratti alla disciplina di diritto comune dei contratti a termine, alla stregua degli artt. 326 e 374 cod. nav., secondo cui la disciplina del contratto a tempo determinato e di quello per più viaggi, può essere derogata, dalle norme corporative e dai contratti individuali, a favore dell'arruolato. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della corte territoriale in relazione al vizio di motivazione nell'interpretazione dei contratti di arruolamento e della correlata disciplina collettiva, per effetto della quale il giudice di merito aveva omesso di esaminare la questione, rilevante in causa, degli effetti delle dedotte proroghe dei contratti).
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 326 CORTE COST., Cod. Navig. art. 374, Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)