Sez. L, Sentenza n. 59 del 08/01/2015 (Rv. 634293 - 01)
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO | Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato di cui alla direttiva 1999/70/CE - Applicabilità - Art. 326 cod. nav. - Adeguatezza - Limiti - Accertamento in concreto da parte del giudice - Necessità.
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO
In tema di arruolamento marittimo a tempo determinato per prestazioni da svolgere in qualità di marinai sulle navi traghetto, l'art. 326 cod. nav., nel prevedere la conversione in contratto di lavoro a tempo indeterminato in caso di successione ininterrotta di una pluralità di contratti a termine per una durata superiore all'anno, costituisce - in via generale e astratta - misura adeguata ad assicurare l'effettività della clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999, applicabile - come affermato dalla Corte di Giustizia UE (sentenza 3 luglio 2014, in C-362/13) - anche ai lavoratori marittimi. Nondimeno il giudice, in applicazione dell'art. 1344 cod. civ., è tenuto ad accertare, caso per caso, se l'esercizio della facoltà di assumere a tempo determinato integri una frode alla legge, dovendosi a tal fine considerare il numero dei contratti di lavoro a tempo determinato, l'arco temporale complessivo in cui si sono succeduti e ogni altra circostanza fattuale in atti.
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 325 CORTE COST., Cod. Navig. art. 326 CORTE COST., Cod. Navig. art. 332, Cod. Navig. art. 374, Cod. Civ. art. 1344, Direttive del Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)