Sez. 3, Sentenza n. 2747 del 21/04/1983 (Rv. 427660 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - DOCUMENTI PROBATORI DEL CREDITO - MANCATA CONSEGNA - CONSEGUENZE - AVVENUTO PAGAMENTO DEL CREDITO - DEDUCIBILITÀ DELLA PREDETTA INADEMPIENZA - ESCLUSIONE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - DOCUMENTI PROBATORI DEL CREDITO - MANCATA CONSEGNA - CONSEGUENZE - AVVENUTO PAGAMENTO DEL CREDITO - DEDUCIBILITÀ DELLA PREDETTA INADEMPIENZA - ESCLUSIONE.*
Nella cessione di crediti l'inosservanza dell'Obbligo che al cedente incombe, a norma dell'art. 1262 cod. civ., di consegnare al cessionario i documenti, cioè i titoli probatori del credito che sono in suo possesso, costituisce una inadempienza di cui può essere chiamato a rispondere, siccome omissione di un atto necessario all'esecuzione della cessione. Tale inadempienza non può, però, dal cessionario essere fatta valere se il credito gli è stato comunque pagato. (V 2072/66, mass n 324030; (Conf 3036/57).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1262
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)