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Sez. 2 - , Ordinanza n. 31638 del 06/12/2018 (Rv. 651602 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE | Tolleranza - Relativa eccezione - Natura di eccezione in senso lato - Conseguenze - Deducibilità per la prima volta in appello - Condizioni.
Stato
decisa il 2018-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651602-01

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE

In materia di acquisto per usucapione di diritti reali immobiliari, la deduzione del proprietario che il bene sia stato goduto dal preteso possessore per mera tolleranza costituisce un'eccezione in senso lato e, pertanto, essa è proponibile per la prima volta anche in grado di appello, sempre che la dimostrazione dei relativi fatti emerga dal materiale probatorio raccolto nel rispetto delle preclusioni istruttorie, concernendo il divieto di cui all'art. 345 c.p.c. le sole eccezioni in senso stretto, ossia quelle riservate in esclusiva alla parte e non rilevabili d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1144, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 1158

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)