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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15591 del 14/06/2018 (Rv. 649094 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE | Eccezioni in senso stretto - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649094-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE

Costituiscono eccezioni in senso stretto, rilevabili ad istanza di parte, quelle che possono essere sollevate soltanto dalle parti per espressa disposizione di legge ovvero quelle il cui fatto integratore corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio dal titolare e, quindi, presuppone una manifestazione di volontà di quest'ultimo per essere produttivo di effetti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto giuridico. (Nella specie, la S.C. ha escluso la natura di eccezione in senso stretto della contestazione concernente l'opponibilità alla curatela fallimentare della quietanza di pagamento del prezzo di vendita di un bene, rilasciata al debitore dalla società "in bonis" poi fallita e munita di data certa, poiché riguardava la valutazione come prova del documento).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 107, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 2735, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 1199

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)