Sez. 4, Sentenza n. 2213 del 04/02/1981 Ud. (dep. 11/03/1981) Rv. 148041 - 01
PARTE CIVILE - IN GENERE - IMPUGNAZIONE DELL'IMPUTATO - ACCOGLIMENTO PARZIALE - DIRITTO DELLA PARTE CIVILE ALLA RIFUSIONE DELLE SPESE.*
PARTE CIVILE - IN GENERE - IMPUGNAZIONE DELL'IMPUTATO - ACCOGLIMENTO PARZIALE - DIRITTO DELLA PARTE CIVILE ALLA RIFUSIONE DELLE SPESE.*
La parte civile, che intervenga quale resistente alla impugnazione dell'imputato al fine di ottenere la conferma della formula del dispositivo, che consente l'ulteriore Esercizio dell'Azione civile, ha diritto alla rifusione delle spese sostenute senza che sia consentita la compensazione delle stesse se l'imputato, ferma restando la dichiarazione di responsabilita, veda accolta parzialmente la propria impugnazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 489 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)