Sez. 4, Sentenza n. 8863 del 30/05/1988 Ud. (dep. 10/08/1988) Rv. 179056 - 01
SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - IMPUGNAZIONE DELL'IMPUTATO PER GLI INTERESSI CIVILI - ACCOGLIMENTO PARZIALE - COMPENSAZIONE - ESCLUSIONE.*
SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - IMPUGNAZIONE DELL'IMPUTATO PER GLI INTERESSI CIVILI - ACCOGLIMENTO PARZIALE - COMPENSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Nel codice di rito penale manca per la compensazione delle spese processuali una norma generale analoga a quella di cui all'art. 92 cod. proc. civ., prevedendosi, invece, tale compensazione solo nel caso di cui all'art. 382, secondo comma, cod. proc. pen., e sempre che l'imputato sia prosciolto. Ne deriva che è pienamente legittima la condanna dell'imputato alle spese a favore della parte civile, anche se il gravame da lui proposto relativamente agli interessi civili sia parzialmente accolto (nella specie con il riconoscimento, in appello, di un concorso di colpa della parte lesa in misura maggiore). (V mass n 163846; (V mass n 148883; (Conf mass n 169187; (Conf mass n 160233; (Conf mass n 160048; (Conf mass n 148041; (Conf mass n 143043; (contra mass n 142820; (contra mass n 129730).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 488 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 519
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)