Sez. 5, Sentenza n. 18503 del 10/08/2010 (Rv. 614938 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Aliquota - Determinazione - Competenza - Giunta comunale a decorrere dall'entrata in vigore del d.lgs. n.267 del 2000 - Compatibilità costituzionale della norma attributiva, della competenza, con i limiti della legge delega n. 265 del 1999 - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'attribuzione alla giunta comunale, con il d.lgs. n.267 del 2000, della competenza alla determinazione della relativa aliquota, non viola i limiti posti dall'art. 31 della legge n. 265 del 1999 il quale, nel delegare al Governo l'adozione con decreto di un testo unico in materia di ordinamento dei Comuni e delle Province, consente di coordinare le disposizioni legislative vigenti in quanto, come chiarito nella pronuncia n. 223 del 24 giugno 2003 della Corte costituzionale, il concetto di coordinamento è nozione da intendere in senso non formale ma comprensiva anche dell'adeguamento della disciplina al nuovo impianto complessivo derivato dalla sovrapposizione di norme dettate in vista di situazioni e assetti diversi, inclusa l'eliminazione dai testi legislativi di disposizioni la cui "ratio" originaria non trova più rispondenza nell'ordinamento vigente. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 42 del d.lgs. n. 267 del 2000 nella parte in cui attribuisce alla giunta e non al consiglio comunale la determinazione delle aliquote dei tributi comunali)
Riferimenti normativi: Costituzione art. 76, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 48, Legge 03/08/1999 num. 265 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)