Sez. 5, Sentenza n. 6603 del 12/03/2008 (Rv. 602147 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Aliquota - Determinazione - Competenza - Della giunta comunale fino al 31 dicembre 1996 e, poi, a decorrere dall'entrata in vigore del d.lgs. n.267 del 2000 - Del consiglio comunale nel periodo intermedio.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai sensi dell'art 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, la competenza a determinare l'aliquota dell'imposta è spettata al consiglio comunale nel periodo intercorso tra il 1 gennaio 1997 e l'entrata in vigore del d.lgs n.267 del 2000, il cui art 18 ha ripristinato l'attribuzione alla giunta comunale già originariamente prevista dall'art 6, comma 1, d.lgs. 30 dicembre 1992, n.504.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 48, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 53 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)